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Qui parliamo quindi di imprese collettive.
Articolo 2247 c.c: ” con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”
Ne deduciamo che la società è per definizione a scopo di lucro. Il not for profit esiste ma è una eccezione. Nel not for profit il profitto c’è, ma non viene distribuito (!= volontariato).

Per esserci una società è necessario che i soci conferiscano beni (soldi, attività), i conferimento dei soci sono le prestazioni cui le parti della società si obbligano.

Scopo Istituzionale

Quale è lo scopo dell’azienda?

Scopo Lucrativo

Svolgere attività di impresa con terzi per produzione di utili (lucro oggettivo), destinati ad essere divisi fra i soci (lucro soggettivo).

Scopo Mutualistico

Fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.
I soci possono quindi ottenere il soddisfacimento di un preesistente bisogno economico, soddisfatto con:

  • risparmio di spesa (cooperazione di consumo)
  • maggiore retribuzione (cooperazione di produzione)
    Le società cooperative hanno scopo prevalentemente mutualistico.

Scopo Consortile

Vantaggio patrimoniale diretto, riguarda i consorzi di imprese.

  • minori costi supportati
  • maggiori ricavi conseguiti

Modelli Societari

scopo istituzionaletipi di societànatura attività
lucrativosocietà di personesocietà semplice
società in nome collettivo
società di capitali
  • S.s. : società semplice
  • S.n.C. : società nome collettivo
  • S.a.S. : societ bho
  • S.a.p.a. : bho
  • S.p.A. : società per azioni
  • S.r.l. : società responsabilità limitata

Responsabilità delle Società

Le società di Capitali hanno Responsabilità Giuridica e quindi davanti alla legge risponde la società con il proprio capitale.

Lo scopo della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale:

  • tutelare i creditori: il patrimonio della società è aggredibile solo dai creditori sociali e non dai creditori personali.
  • creare incentivi giuridici verso il modello societario: sottrazione del patrimonio personale dei soci all’aggressione (diretta) dei creditori sociali.

Tra il capitale della società e il capitale personale dei singoli soci c’è un muro invalicabile.

Nelle società di Persone si ha Autonomia Patrimoniale imperfetta, ovvero:
nelle società di persone i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi, possono tuttavia ottenere la liquidazione della quota del debitore, quando gli altri beni non sono sufficienti.

I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili (beneficio di escussione).
Il patrimonio della società è relativamente autonomo rispetto a quello dei soci, e altrettanto vale per il patrimonio dei soci rispetto a quello della società.
Nelle S.n.C. i creditori sociali possono aggredire il patrimonio personale dei soci se il patrimonio della società risulta non abbastanza.

  • Nelle SnC il creditore sociale DEVE partire con il saldo dal capitale sociale, e solo se questo risulta insufficiente può rivolgersi ai singoli soci.
  • Nelle S.S. il creditore sociale può andare direttamente da un socio a chiedere il salso, il quale può rifiutarsi e costringere il creditore a rivolgersi alla società.

Responsabilità dei Soci

Nelle società di Persone i soci sono accomandatari e quindi hanno responsabilità ILLIMITATA e IN SOLIDALE.
Nelle società di Capitali i soci sono accomandanti e quindi hanno responsabilità LIMITATA a quanto conferito.
Nelle S.a.s. e nelle S.a.p.a. ci possono essere sia soci accomandanti che accomandatari, e solo questi ultimi sono amministratori, poiché hanno responsabilità illimitata.

Modelli Societari 3.2

Nelle società con personalità Giuridica c’è una organizzazione di tipo corporativo, ovvero ci sono organi che decidono:

  • assemblea dei soci
  • consiglio di amministrazione
  • collegio sindacale (può non essere presente in una S.r.l.) (deve essere di 3 o 5 membri + 2 supplenti)
    Il funzionamento degli organi è in principio maggioritario (teste o quote?): il socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo.
    Spesso in queste organizzazioni si ha conflitto tra socio e manager (per es. Short Termism).

Nelle società senza personalità Giuridica non è prevista una struttura corporativa:

  • riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata (accomandatari) il diritto di amministrazione

Società di Capitali

S.p.A. 3.4

La S.p.A. è il prototipo delle società di Capitali.
Questa ha personalità Giuridica e i soci sono responsabili solo nei limiti della quota conferita, inoltre ha una organizzazione di tipo corporativo.
C’è un valore minimo di capitale sociale (parte di capitale netto portata dai soci) di 50.000€ (per le S.r.l. il limite è più basso).

Costituzione

L’atto che da vita alla società risulta da 2 separati documenti:

  • l’atto costitutivo: manifestazione della volontà di dar vita al rapporto sociale.
  • statuto: qua sono riportate le norme per il funzionamento della società.
Fasi

Condizioni per la costituzione:

  • sottoscrizione per intero del capitale sociale (!= pagare, vuol dire IMPEGNARSI a pagare)
  • versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro in un istituto di credito (intestato al notaio o all’amministratore)
  • esistenza delle autorizzazioni governative

Ora si può andare dal notaio:

  1. stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico, che può essere fatta in 2 modi:
    • simultanea: le due o più parti (i soci fondatori) davanti al notaio
    • per pubblica sottoscrizione: i soci promotori lanciano una richiesta aperta in cui si dice che si raccolgono le sottoscrizioni (si fa quando non si ha abbastanza soldi per il capitale sociale minimo). In questo caso i soci si dividono in soci promotori e non.
  2. deposito dell’atto costitutivo da parte del notaio, entro 20 giorni nel registro delle imprese (Registro delle Imprese).

codice civile: atto costitutivo.

Conferimento
  • Il contante deve essere l’effettivo 25% del totale
  • Qualunque bene conferito diverso dal denaro deve essere valutato da un perito nominato dal presidente del tribunale.

Gli organi sociali

Amministratori

Gli amministratori sono di questi tipo:

  • soci/non soci
  • amministratore unico / pluralità di amministratori (consiglio di amministratori)
  • uno/più organi delegati nel consiglio di amministrazione:
    • comitato esecutivo
    • amministratori delegati

Funzioni degli amministratori:

  • deliberano sull’ordinaria amministrazione (tutto ciò che non riguarda l’assemblea o l’atto costitutivo)
  • hanno la rappresentanza istituzionale della società
  • danno impulso all’attività dell’assemblea (dei soci), ovvero convocazioni (fatte dal presidente (del consiglio di amministrazione)), ordine del giorno ecc.
  • curano la tenuta di libri e scritture contabili e redigono il progetto di bilancio
  • vigilano sul generale andamento della gestione

L’amministratore delegato è il rappresentante del consiglio di amministrazione.
Il consiglio elegge un presidente del consiglio di amministrazione, che può coincidere con il presidente dell’assemblea

Assemblea

L’assemblea è valida se:

  • legalmente convocata.
  • i soci presenti rappresentano almeno il 50% del Capitale Sociale (altrimenti tutti a casa e l’assemblea viene riconvocata in seconda battuta, con un minimo di capitale sociale più basso, le assemblee straordinarie possono essere riconvocate massimo 3 volte).
    L’assemblea funziona per maggioranza assoluta, a meno che non sia diversamente specificato dallo statuto.

Riceve la convocazione chiunque abbia almeno una azione ordinaria (esistono azioni senza diritto di assemblea).

Assemblea Ordinaria art.2364

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio (deve essere approvato entro 4 mesi dalla fine del periodo precedente)
  • nomina e revoca gli amministratori, il presidente e i sindaci del collegio sindacale
  • determina (se non stabilito dallo statuto) il compenso degli amministratori
  • delibera sulle responsabilità degli amministratori
    L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla fine del periodo.
Assemblea Straordinaria art.2365

Delibera per esempio su:

  • variazione del capitale sociale
  • operazioni di cessioni
  • operazioni di trasformazione
  • operazioni di fusioni
  • liquidazione
Consiglio Sindacale

È composto da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, + 2 sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Amministrazione della Società

Ogni socio amministra, tutti gli altri hanno diritto di veto, per le modifiche dell’atto costitutivo è necessario il voto di tutti.

S.R.l.

  • Una srl non può emettere obbligazioni.
  • Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
  • Capitale Sociale minimo: 10k.
  • Regole di funzionamento dell’assemblea semplificate.
    Per costituire una Srl in Italia è possibil scegliere tra due diversi tipi di Srl, esiste oltre a quella tradizionale la cosidetta Srl a 1 euro, con 1 euro di capitale minimo.

S.A.P.A. e S.A.S.

Queste sono società con sia soci accomandatari che accomandanti.

  • accomandatari: responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali
  • accomandanti: responsabilità limitata alla quota conferita.
SASSAPA
Accomandatari possono ma non devono essere necessariamente amministratorinon si può essere soci accomandatari se non si è amministratori
gli accomandatari rispondo solidalmente ed illimitatamente in quanto tali, e non in quanto amministratoriSi cessa di essere accomandatari e responsabili se si cessa di essere amministratori

Possibili abusi nella S.A.S.

Accomandatario di Paglia: persona che formalmente è responsabile illimitatamente (quindi con tutto il suo patrimonio), ma non possiede patrimonio (nullatenente/prestanome), risulta che i terzi non hanno tutela.